L’esercizio al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisiti è stato modificato, e ridotto, dal DL 50/2017.
In particolare, l’articolo 2 del DL 50/2017 modifica il termine temporale entro il quale esercitare il diritto alla detrazione.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 19 del d.p.r. 633/1972 sancisce che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato.
Tali nuove regole sulla detrazione dell’imposta e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa.
- Due esempi pratici:
1) Normativa precedente:
Per l’acquisto di beni effettuato nel 2014, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato dall’acquirente entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui era sorto il diritto alla detrazione, vale a dire entro febbraio 2017;
2) Normativa attualmente in vigore:
Per l’acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018.
Lo studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.
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