CALENDARIO DELLE SCADENZE E DEGLI OBBLIGHI FISCALI : ANNO 2016
Ancora una volta richiamo l’attenzione sulle seguenti scadenze:
entro 16 FEBBRAIO – Versamento contributi I.N.P.S. artigiani e commercianti ultima rata anno 2015, vers. INAIL saldo 2015 /acconto 2016 e pag.IVA contribuenti speciali (autotrasp., distr.carb, pro-loco…)
entro 28 FEBBRAIO – Stesura comunicazione annuale dati IVA riepilogo anno 2015
entro 16 MARZO – Versamento annuale IVA anno 2015 a saldo per tutti gli altri contribuenti;
entro 11 e 20 APRILE – invio telematico della Comunicazione Iva su Clienti e Fornitori (cd. -Spesometro) relativa al 2015 (11 Apr., per coloro con liq. ne Iva mensile e 20 Apr., per coloro con liq. ne Iva trim.) * ;
entro 30 APRILE – Consegna del Mod. 730 e relativa documentazione allo studio per l’elaborazione al C.A.F.
entro 30 APRILE – Denuncia annuale rifiuti speciali (SI RIBADISCE L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LO SMALTIMENTO ALMENO UNA VOLTA L’ANNO)
entro 16 MAGGIO – Versamento contributi I.N.P.S. artigiani e commercianti 1’ rata anno 2016;
– Liquidazione 1° trimestre I.V.A.;
entro 30 MAGGIO – deposito bilancio per il 2015, in via telematica e in formato .xblr, da parte delle società di capitali, alla Cciaa, tramite il servizio Bilanci On-Line, riservato agli intermediari abilitati;
entro 16 GIUGNO – Versamento per dichiarazione annuale dei redditi; autotassazione in acconto e versamento IRAP,salvo differimento scadenza al 18/07/2015;
entro 16 GIUGNO – Pagamento esazione diritto annuale C.C.I.A.A.salvo differimento del termine;
entro 16 GIUGNO – Versamento acconto IMU e TASI 1^ rata ( ex ICI)
entro 31 LUGLIO – Presentazione mod.770 riepilogo delle somme versate come sostituti d’imposta (ritenute acconto ,ritenute dipendenti, ecc.)
entro 22 AGOSTO – Versamento contributi I.N.P.S. artigiani e commercianti 2’ rata anno 2016;
– Liquidazione 2° trimestre I.V.A.;
entro 16 NOVEMBRE – Versamento contributi I.N.P.S. artigiani e commercianti 3’ rata anno 2016;
– Liquidazione 3° trimestre I.V.A.;
entro 30 NOVEMBRE – 2° Versamento autotassazione in acconto;
entro 16 DICEMBRE – Saldo IMU e TASI 2016 ( ex ICI);
entro 27 DICEMBRE – Versamento acconto IVA;
entro 31 DICEMBRE – Redazione inventario di magazzino.
entro 16 di ogni mese – Liquidazione IVA per contribuenti mensili;
entro 25 di ogni mese – Presentazione dei modelli riepilogativi INTRA esclusivamente per via telematica
relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi (a seguito del recepimento Direttive comunitarie 2008/8 Ce)
entro 31 di ogni mese – Presentazione modelli riepilogativi BLACK LIST esclusivamente per via telematica relativi agli scambi con i paesi facente parte della black list (ad esempio LUSSEMBURGO, SVIZZERA, HONG KONG, ecc…) recapitare pertanto in studio tempestivamente le fatture relative a tali operazioni.
Oltre a queste scadenze per le ditte che occupano dipendenti:
entro il giorno 3 di ogni mese far pervenire in studio il foglio presenze mensili;
entro il 16 di ogni mese versamento della ritenuta di acconto e dei contributi INPS;
ve ne sono altre di minore importanza la cui scadenza è evidenziata con richiesta scritta da parte dell’Ente impositore
(INAIL, contributi assistenziali e previdenziali, ecc….)
A tutte le aziende si raccomanda di osservare scrupolosamente i termini di consegna dei documenti sottoriportati:
– fatture di acquisto almeno ogni 15 giorni;
– fatture di vendita entro 15 giorni dall’emissione o entro fine mese in caso di fatturazione differita;
– scheda carburante debitamente compilata mensilmente o trimestralmente con l’indicazione dei KM indicati dai contachilometri alla fine del mese o del trimestre, per gli autotrasportatori vige l’obbligo di richiedere il rilascio della fattura per il carburante acquistato anche presso i distributori stradali di carburante. ;
– registro dei corrispettivi aggiornato;
– bollette ENEL, TELECOM, ACQUA, GAS, RIFIUTI ECC. inerenti l’attività;
– le quietanze di premi di assicurazione, interessi, affitti e quant’altro non soggetto ad IVA;
– versamento tasse di circolazione dei veicoli, nonché altre eventuali relative all’attività (concessioni governative, ecc.);
– cartelle esattoriali relative ai contributi od altri tributi detraibili;
– trasmettere immediatamente allo studio i certificati di infortunio sul lavoro ricevuti.
– Le ricevute d’acquisto dei blocchi di ricevute fiscali e le dichiarazioni d’intento (ricevute da coloro che effettuano operazioni non imponibili art. 8 lett.c) debbono essere registrate rispettivamente entro 24 ore ed entro la prima liquidazione IVA.
il semplice ritardo è sanzionato anche penalmente) , recapitarle pertanto in studio tempestivamente.
– E’ obbligatorio apporre marca da bollo da € 2,00 sulle fatture di importo superiore a € 77,47 recanti importi
senza IVA (sono soggette a bollo anche le fatture non imponibili art. 8, 2° comma lett. c), quelle esenti IVA art.
10, o fuori campo IVA (tra cui l’art. 2 ), quelle escluse art.15) e quelle emesse dai contribuenti rientranti nel regime dei “ minimi”
e forfai . Sono invece esenti da bollo le fatture all’esportazione art. 8, 1° comma lett. a) e b) e le operazioni
intracomunitarie artt. 40 e 41 superiori a € 77.47.
Si rammenta che l’aggiornamento dei contratti di locazione ed il versamento dell’imposta di registro deve essere effettuato tutti gli anni entro la fine del mese successivo alla scadenza del contratto ed è ora necessario fornire i dati catastali degli immobili ( obbligo certificato A.P.E. per rinnovi contratti di locazione). E’ obbligo segnalare all’ufficio i contratti di locazione degli immobili assoggettati a cedolare secca .
* SPESOMETRO : si deve obbligatoriamente chiedere il Codice Fiscale ai clienti nei confronti dei quali vengono effettuate operazioni superiori a 3000,00€ ( iva esclusa) anche se frazionate.
Si invita a verificare la validità del proprio documento d’identità e a comunicare tempestivamente allo studio ogni variazione di residenza.
Devono essere comunicate tempestivamente le variazioni nei carichi di famiglia ( Per poter fruire della detrazione per i familiari a carico è necessario che questi non superino il limite di reddito di euro 2.840,51).
Agli effetti dell’ I.R.P.E.F. e dell’I.M.U. è d’obbligo :
- segnalare sempre eventuali variazioni della consistenza patrimoniale che si verificassero durante l’anno
- comunicare la variazione di utilizzo degli stessi;
- ai possessori delle aree fabbricabili si ricorda di comunicare eventuali variazioni di valori di mercato determinate dai comuni di appartenenza, devono inoltre essere segnalati eventuali terreni agricoli,fabbricati rurali e fabbricati agricoli e di consegnare i certificati di destinazione urbanistica per la corretta elaborazione dell’IMU;
- di comunicare eventuali cambiamenti dei terreni in conseguenza a variazioni dello strumento urbanistico.
Nel caso in cui non venisse segnalata alcuna variazione verranno considerati i valori dichiarati l’anno precedente
Si consigliano i proprietari di capannoni accatastati in classe D di interpellare i propri tecnici per valutare la possibilita’ di rivedere la rendita catastale secondo le norme della nuova finanziaria.
I clienti che provvedono personalmente al calcolo e versamento dell’Imu dovranno tempestivamente recapitare
allo studio copia del bollettino postale versato in quanto gli estremi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi 2014.
Si rammenta che l’uso lecito di denaro contante e di assegni non trasferibili e’ dal 1° gennaio 2016 di €. 2.999.99 .
Rendiamo noto altresì che i professionisti e i Centri Servizi sono obbligati in solido a segnalare al Ministero dell’Economia ( ai fini dell’antiriciclaggio) ed all’Agenzia delle Entrate ( con finalità antievasione) qualsiasi movimento di denaro contante superiore a 3000,00 € che traspare dalla tenuta della contabilità.
Ai fini del D.L. 24/01/2012 N.1 (Rilancio economico) si precisa che l’incarico continuativo professionale conferisce all’Estratto conto dell’anno precedente funzione di preventivo di massima per l’anno successivo per le pratiche ivi comprese. Si comunica inoltre che lo studio e’ dotato di polizza assicurativa n. 723204134 massimale € 1.000.000 per la copertura di eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
C.A. IMPRESE EDILI : Ogni variazione relativa a Mezzi di trasporto utilizzati per i rifiuti, codici CER trasportati , variazioni di sede, ecc. devono essere tempestivamente comunicate anche all’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI si prega dunque di segnalarle immediatamente allo studio ( si rammenta che al 30 Aprile di ogni anno scade il pagamento del diritto annuale che viene recapitato dall’albo a mezzo posta).
Non possono essere effettuate operazioni intracomunitarie senza la preventiva iscrizione ad un apposito registro ( VIES) , si ricorda pertanto di segnalare la volonta’ di operare con l’estero prima di procedere con le transazioni.
Ai clienti che hanno assunto personalmente l’onere del controllo della PEC si rammenta di effettuare il presidio sistematicamente e di informare tempestivamente lo studio, anche attraverso e-mail (studiosbreviglieri@libero.it).
Cordiali saluti
Sbreviglieri Marco
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