A partire dal giorno 27 dicembre 2019, per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta, va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

 

 

La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2 del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento.

L’obbligo, spiega l’Agenzia delle Entrate, riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quello da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per il bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Pertanto, NON è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri canali messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.

Le soluzioni prospettate possono essere 2:
  1. Il cliente dovrà collegarsi al sito dell’Agenzia e procedere, in autonomia, al pagamento mensile degli F24 (i cd. F24 online);
  2. Farsi assistere dallo Studio Sbreviglieri, che si occuperà del pagamento delle deleghe una volta ricevuti i riferimenti del conto del cliente.

Contattaci per comunicarci la modalità di pagamento più adatta alle Tue esigenze!

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Studio Sbreviglieri, Rag. Marco
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